RUOLO AGENTI E RAPPRESENTANTI
Contenuto pagina
PAGINA IN FASE DI AGGIORNAMENTO
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Nota informativa
Il giorno 8 maggio 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 26.3.2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Servizi, ex Bolkenstein).
Con particolare riferimento alle novità introdotte per le attività di mediatore e di agente e rappresentante di commercio, gli artt. 73 e 74 prevedono la soppressione dei rispettivi Ruoli e le modalità di iscrizione dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio nel Registro delle Imprese e nel REA.
Permangono, invece, i requisiti prescritti per l'esercizio delle suddette professioni dalle Leggi 204/85 e 39/89.
E´ agente o rappresentante di commercio colui al quale viene stabilmente conferito l´incarico, da parte di una o più imprese, di promuovere (agente) o anche concludere (agente con rappresentanza) contratti in una o più zone geografiche determinate.
Non può essere considerato agente o rappresentante chi viene solo saltuariamente incaricato, rispettivamente, di promuovere o anche concludere contratti (es. procacciatore di affari).
L´esercizio della professione è incompatibile con l´attività di dipendente ed è altresì preclusa a coloro che siano iscritti nel Ruolo dei mediatori.
I richiedenti l´iscrizione - persone fisiche o legali rappresentanti di società - devono essere in possesso di requisiti morali e professionali.
Normativa di riferimento:
D.Lgs. 26/03/2010 n.59
Legge 03/05/1985 n.204
D.M. 21/08/1985
[ inizio pagina ]
Aiutaci a darti un servizio migliore
Valuta la qualità dei contenuti di questa pagina
Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
Regolazione del mercato
| Riferimento | Giuseppina Francioli |
| Indirizzo | Strada statale del Sempione, n. 4 - 28831 Baveno (VB) |
| Telefono | 0323/912.827- 912.806 - 912.842 |
| Fax | 0323/922054 |
| regolazione.mercato@vb.camcom.it | |
| Orari | Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 |
[ inizio pagina ]

