Versione solo testo - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola, 19 maggio 2013
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Diritto annuale 2013



Verbania , 19 maggio 2013
Ultimo aggiornamento: 06.05.2013



Chi siamo



2013

DIRITTO ANNUALE 2013

Contenuto pagina

NOVITA' IMPORTANTE: quest'anno la comunicazione alle imprese con i termini e modalità di pagamento del diritto annuale dell'anno 2013 verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, per quelle imprese che già hanno comunicato la propria PEC al registro delle imprese; in forma cartacea alle altre.

 

Il servizio di mailing 2013 prevede l'invio di informative alle sedi di impresa già iscritte o annotate nel registro delle imprese e ai soggetti già iscritti al REA al 31 dicembre 2012.

Alle imprese con unità locali sarà indicato il numero delle stesse e le camere di commercio a beneficio delle quali effettuare il versamento. Sarà inoltre data evidenza, se presente, della maggiorazione di importo richiesta dalla camera beneficiaria. Queste informazioni sono contenute nella scheda impresa.

La comunicazione inviata annualmente nella sede dell'impresa, oltre a essere personalizzata in base alla sezione di iscrizione nel registro delle imprese, contiene le modalità di calcolo e pagamento del diritto annuale.

Contiene pure la segnalazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale degli anni precedenti, quest'anno dal 2010 al 2012 (gli anni fino al 2009 sono a ruolo); pertanto si consiglia all'impresa di leggere attentamente la comunicazione e allo studio commerciale di richiedere alla impresa contribuente la propria copia della lettera, in modo da avere certezza su:

  • per le ditte individuali, la sezione di iscrizione dell'impresa;

  • eventuali segnalazioni circa i pagamenti degli anni precedenti al 2013;

la segnalazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale è generica, come di seguito riportata: AVVISO: L'IMPRESA NON RISULTA IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI ed è valida quest'anno per gli stati pagamento omesso, incompleto, tardato e omessa mora del periodo 2010 - 2012; per informazioni dettagliate pertanto occorrerà contattare l'ufficio diritto annuale della camera di commercio. Quanto scritto di seguito riassume il contenuto delle comunicazioni annuali alle imprese.

 

Come previsto dalla normativa vigente, si comunicano di seguito gli importi ministeriali del diritto annuale 2013, ai quali dovrà essere applicata la maggiorazione deliberata dal Consiglio camerale.

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese o nel REA devono versare in unica soluzione il diritto annuale alla camera di commercio entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi utilizzando il modello di pagamento F24 telematico.

Imprese della sezione speciale 

La base di partenza per il calcolo del diritto annuale della sede dell’impresa sono gli importi ministeriali della tabella seguente: 
 

Ragione sociale Importo sede
imprese individuali € 88,00
società semplici agricole (*) € 100,00
società semplici non agricole (*) € 200,00
società tra avvocati di cui all’art. 16 comma 2 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (*) € 200,00
unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero € 110,00
soggetti iscritti al REA (**) e  persone fisiche, già iscritte nel soppresso Ruolo/Elenco alla data del 12/05/2012, che non svolgono attività presso alcuna impresa (agenti e rappresentanti di commercio e agenti di affari in mediazione) (***)

€ 30,00

(*) per queste imprese sono variati gli importi e le modalità di calcolo del diritto annuale: in via transitoria pagano, anche per il 2012, un importo del diritto annuale fisso in luogo di un importo variabile in base al fatturato (normativa: art. 18 Legge 29.12.1993 n. 580, Decreto MSE 15.02.2010 n. 23 e Circolare MSE 0201046 del 30.12.2010).

(**) i soggetti only REA che in precedenza non pagavano il diritto annuale, pagano dal 2011 un importo fisso per la sola sede, con l'esclusione delle unità locali; la normativa di riferimento è la medesima della nota (*).

(***) per gli agenti e rappresentanti di commercio e agenti di affari in mediazione, per l'individuazione della camera di commercio competente, il riferimento è la provincia di residenza dell'agente.

 

Individuato l’importo dovuto per la sede, si calcola il dovuto per le eventuali unità locali in provincia di Verbania: ogni unità locale paga il 20% di quanto dovuto per la sede, con l'esclusione dei soggetti only REA che pagano solamente il diritto annuale della sede.
Si sommano infine la sede e le unità locali in provincia e SUL TOTALE COSI’ OTTENUTO SI APPLICA LA MAGGIORAZIONE DEL 10% deliberata dalla camera di commercio; infine si riporta il calcolo a 2 cifre decimali e si arrotonda all’euro (per le modalità di calcolo e arrotondamento vedi nota 1).


Imprese della sezione ordinaria

Imprese che pagano un importo fisso Importo sede
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle
imprese
€ 200,00


Per tutte le altre imprese della sezione ordinaria la base di partenza per il calcolo del diritto annuale della sede dell’impresa è € 200 a seguito dell’iscrizione o, se già iscritta, in caso di fatturato realizzato nell’anno precedente inferiore o pari a € 100.000.
Per fatturati superiori vanno applicati in successione gli scaglioni di fatturato sotto riportati (per l’individuazione del fatturato, le modalità di calcolo e arrotondamento vedi note 1 e 2):

Fatturato da € a € Aliquota
0 100.000 € 200,00 (misura minima)
oltre 100.000 250.000 0,015%
oltre 250.000 500.000 0,013%
oltre 500.000 1.000.000 0,010%
oltre 1.000.000 10.000.000 0,009%
oltre 10.000.000 35.000.000 0,005%
oltre 35.000.000 50.000.000 0,003%
oltre 50.000.000 - 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)


Calcolato l’importo dovuto per la sede (il calcolo va fatto con 5 cifre decimali), si calcola il dovuto per le eventuali unità locali in provincia di Verbania: ogni unità locale paga il 20% di quanto dovuto per la sede fino ad un importo massimo (esclusa la maggiorazione) di € 200 per unità locale.
Si sommano infine la sede e le unità locali in provincia e SUL TOTALE COSI’ OTTENUTO SI APPLICA LA MAGGIORAZIONE DEL 20% deliberata dalla camera di commercio; infine si riporta il calcolo a 2 cifre decimali e si arrotonda all’euro. 

Nota bene:

  • Le unità locali di nuova iscrizione pagano il 20% della misura fissa, cioè € 40; anche questo importo va poi maggiorato del 20% per le unità locali in provincia di Verbania
  • Il limite massimo dovuto per ciascuna unità locale di € 200 va anch’esso maggiorato del 20% per le unità locali in provincia di Verbania.
  • Il limite massimo del diritto annuale di € 40.000 va anch’esso maggiorato del 20%. 


Pagamento del diritto annuale

Il diritto annuale della sede e delle unità locali in provincia di Verbania va quindi pagato indicando un unico importo, poiché per queste non varia il codice ente. Le unità locali in province diverse comportano un versamento separato poiché varia il codice ente (il diritto annuale dell’unità locale deve essere pagato alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio essa si trova; unità locali in provincie diverse potrebbero pagare importi diversi del diritto annuale).
L’impresa e le sue unità locali è identificata dal codice fiscale (non la partita IVA) che va riportato correttamente in sede di inserimento dei dati nel modello F24 telematico, nella sezione IMU e altri tributi locali.

campo dati da indicare per il pagamento
codice ente locale VB (sigla provincia)
codice tributo 3850
anno 2013
importo a debito versato l'importo del diritto annuale da pagare

 
Il termine di pagamento
è quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi. 
 

  • In caso di pagamento effettuato entro i 30 giorni successivi, l’importo deve essere aumentato dello 0,40% e versato indicando un unico importo nel modello F24 telematico. L’importo complessivo comprendente anche lo 0,40% va versato senza arrotondare all’unità di euro.
  • Il pagamento effettuato dopo i 30 giorni successivi la scadenza e non sanato col ravvedimento operoso comporta l’irrogazione di una sanzione come previsto dal regolamento allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 146 del 20/10/2005 e pubblicato sul sito www.vb.camcom.it (Criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio).


IMPRESE ASSOGGETTATE ALL’ IRPEG:
 

  • I soggetti che approvano il bilancio nell'ordinario termine civilistico dei quattro mesi di cui all'art. 2364 C.C. versano il diritto annuale entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.
  • I soggetti che fruiscono della proroga nel termine massimo dei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

 

Vi consigliamo di concordare il pagamento del diritto annuale col vostro commercialista per evitare il doppio versamento.


Per informazioni consultare:

Il sito Internet della Camera di commercio del V.C.O. www.vb.camcom.it
Il sito Internet delle Camere di commercio www.infoimprese.it
L’UFFICIO DIRITTO ANNUALE
presso la Sede della Camera di commercio del V.C.O.
Str.Stat. del Sempione, 4 – 28831 Baveno VB
tel. 0323-912811, fax 0323-922054
e-mail: ragioneria@vb.camcom.it
orario di apertura al pubblico dell’ufficio:
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00


Note:

(1) Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 19230 del 3/3/2009, Individuazione dei righi del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009.
(2) La base imponibile per la determinazione dell’ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese si ricava dai modelli IRAP; vedi: Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 19230 del 3/3/2009, Individuazione dei righi del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009.

 




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