MANIFESTAZIONI A PREMIO
Le norme in materia di concorsi e operazioni a premio prevedono la partecipazione del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di commercio durante la fase di assegnazione dei premi.
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La disciplina relativa alle manifestazioni a premio (concorsi, operazioni e manifestazioni di sorte locali) è stata riformata dal Regolamento approvato con il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che riforma radicalmente la disciplina precedente.
Caratteristica comune dei concorsi e delle operazioni a premio è quella di consistere in promesse al pubblico dirette a favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali.
I concorsi a premio (articolo 2 del Regolamento) sono manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio viene attribuito ad uno o più partecipanti o a terzi, anche senza richiedere ad essi la condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi.
Caratteristica essenziale è che l'attribuzione dei premi deve dipendere:
1) dalla sorte: l'individuazione dei vincitori può avvenire mediante estrazione appositamente organizzata oppure può farsi riferimento ad altra estrazione (es. il lotto) o modalità di assegnazione (es. abbinamento ad un risultato sportivo);
2) da un congegno con caratteristiche tali da far determinare l'individuazione dei vincitori soltanto all'alea;
3) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati a formulare pronostici, a rispondere a quesiti o ad eseguire determinati lavori;
4) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi a predeterminate condizioni.
Le operazioni a premio (articolo 3 del Regolamento) sono manifestazioni pubblicitarie nelle quali viene conferito:
a) un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. Si tratta della classica operazione a premio per la quale viene conseguito un premio al solo verificarsi dell'acquisto o della vendita del prodotto o del servizio promozionato;
b) un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove d'acquisto (bollini, etichette, figurine, punti, ecc.), anche su supporto magnetico;
c) un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato a tutti coloro che, dietro presentazione di un determinato numero di prove d'acquisto e mediante un contributo di spesa, acquistano uno o più prodotti o servizi oggetto della promozione.
A distinguere i concorsi dalle operazioni a premio è dunque l'alea, l'abilità, la capacità personale od altra eventualità (nei concorsi a premio); l'obbligatorietà dell'acquisto e/o della vendita del prodotto promozionato (nelle operazioni a premio).
In sintesi, la nuova normativa:
- abolisce il sistema autorizzatorio e introduce (solo per i concorsi) l'obbligo della comunicazione: il soggetto economico interessato a promuovere la propria attività o immagine commerciale viene posto in condizione di operare con maggiore tempestività attraverso la semplificazione di procedure e adempimenti e non è più vincolato ai tempi di adozione di un provvedimento formale da parte della Pubblica Amministrazione;
- attribuisce, ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero dello sviluppo economico;
- individua il notaio o il funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, o suo delegato, quale garante della regolarità della procedura dell'assegnazione dei premi;
- estende anche alle imprese non residenti in Italia la possibilità di svolgere le manifestazioni a premio per il tramite di rappresentanti fiscali e consente alle imprese promotrici residenti in Italia di delegare tutti gli adempimenti ad agenzie di promozione o a soggetti con specifiche competenze nella materia;
- offre la possibilità, prima esclusa, a più imprese in associazione tra loro di promuovere operazioni a premio che prevedono la raccolta di prove d'acquisto da parte di consumatori;
- amplia la durata delle operazioni a premio portandola da uno a cinque anni;
- consente, difformemente dalla normativa previgente, che anche i beni immobili possano formare oggetto di premio;
- dispone la devoluzione alle Onlus (non più agli organi di protezione sociale dei Comuni) dei premi non richiesti o non assegnati.
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